Statuto sociale
PREMESSA
Art. 1) COSTITUZIONE
E’ istituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI ATLETICI DEL CALCIO” in sigla “A.I.P.A.C.”.
Art.2) SEDE
L’Associazione ha sede in Via Mugellese 66/f PRATO.
Art.3) DURATA
La durata dell’Associazione è fissata sino a tutto il trentuno dicembre duemilaquaranta (31.12.2040).
IDENTITA’ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI
Art.4) SCOPI
L’Associazione non persegue scopi di lucro. E’ apolitica, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha per scopo:
a) tutelare, in via primaria, gli interessi professionali, previdenziali, assistenziali ed economici della categoria dei preparatori atletici e di ogni singolo appartenente alla stessa, e, quindi, tutti gli interessi connessi alla costituzione, svolgimento ed estinzione dei rapporti tra questi soggetti e le società sportive oltre che ai conseguenti riflessi sul piano contrattuale, economico, normativo, assistenziale, previdenziale e della tutela della salute.
b) Far conoscere il ruolo fondamentale e insostituibile dell’Associazione nell’organizzazione calcistica italiana, per la tutela anche degli interessi sportivi e professionali dei preparatori atletici e del loro benessere psicofisico.
c) Valorizzare e promuovere il ruolo del preparatore atletico nell’ambito dello sport calcistico e nella organizzazione calcistica.
d) Promuovere la conoscenza, agevolare e intensificare le relazioni tra i Soci, redigere e divulgare un elenco anagrafico e professionale degli associati.
e) Favorire lo scambio di esperienze e l’aggiornamento professionale all’interno dell’Associazione,promuovendo iniziative di ricerca nell’ambito dell’Associazione stessa.
f) Rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i Soci nei rapporti con le Istituzioni, Amministrazioni, CONI, Federazioni, Associazioni sportive e qualunque altro organismo direttamente o indirettamente interessato, anche in futuro, allo stesso settore, con facoltà di aderire ad altre Associazioni e Confederazioni che perseguono interessi compatibili con le esigenze dell’Associazione.
g) Fornire ai Soci informazioni e consulenze di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa e organizzativa.
h) Promuovere ogni iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti punti e ogni iniziativa utile alla categoria dei preparatori atletici e allo sviluppo della loro partecipazione allo sport calcistico.
i) Realizzare gli scopi di cui sopra attraverso lo strumento della stipula di contratti collettivi di carattere generale e, in ogni caso, anche con il ricorso a tutti gli strumenti di lotta sindacale e ad eventuali azioni giudiziarie finalizzati alla tutela degli iscritti e, comunque, degli appartenenti alla categoria dei preparatori atletici.
j) Pervenire ad una presenza sistematica in tutte le sedi e istanze nazionali, regionali e locali dell’organizzazione calcistica italiana, per l’affermazione sempre più estesa di un effettivo potere di rappresentanza.
IL SOCIO
Art.5) ASSOCIATI
Possono essere soci dell’Associazione i diplomati e gli studenti in Educazione Fisica, i laureati e gli studenti in Scienze Motorie.
Art.6) CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
Per far parte dell’Associazione, coloro che versano nelle condizioni previste dall’art.5 del presente Statuto devono inoltrare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. In ogni caso la domanda deve essere accompagnata a pena di irrecivibilità dall’importo corrispondente alla quota di iscrizione, la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.
La domanda di ammissione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto.
L’Associazione può accogliere fra gli associati anche terzi non diplomati in Educazione Fisica o laureati in Scienze Motorie i quali saranno qualificati come “soci sostenitori”.
L’ammissione e l’esclusione dei “soci sostenitori” competono al Consiglio Direttivo ed al Comitato di Presidenza dell’Associazione ai sensi dell’art.7.
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di “soci onorari” per particolari benemerenze verso l’Associazione.
I “soci sostenitori” ed i “soci onorari” hanno gli stessi diritti e doveri di quelli ordinari,con la sola eccezione del diritto di voto che sarà riservato ai soli soci ordinari salvo quanto previsto dagli art.8
Sulla domanda di ammissione all’A.I.P.A.C. decide il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza dell’Associazione.
L’ammissione implica l’iscrizione a tempo indeterminato ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione mediante invio della tessera sociale o del bollettini annuale.
L’eventuale rigetto della domanda verrà comunicata con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.
Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al Collegio dei Provibiri, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.
Il Collegio dei Provibiri deciderà inappellabilmente entro i 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale.
Art.7) DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
Gli Associati hanno il diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e Regolamenti.
Gli Associati hanno il dovere:
c) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
d) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
e) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all’attività svolta dall’Associazione a tutela degli interessati di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
f) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.
I “soci onorari” sono esentati dal pagamento delle quote associative.
Art.8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
- recesso;
- mancato rinnovo della tessera associativa;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa da parte degli organi direttivi;
- morte;
- esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi qualora venga constatato:
1) comportamento contrastante con le finalità e i principi dell’Associazione, inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
2) mancato rispetto delle modalità e delle condizioni economiche previste dagli organi direttivi per l’iscrizione all’Associazione.
La perdita della qualifica di socio ha efficacia per tutti i livelli dell’Associazione.
LE SEDI UNITARIE DELLA RAPPRESENTANZA ASSOCIATIVA
Art.9) LE SEDI TERRITORIALI
L’A.I.P.A.C. organizza i propri soci e le proprie attività attraverso i seguenti livelli:
- livello regionale
- livello nazionale
Art.10) LE FUNZIONI DEI LIVELLI TERRITORIALI
Le funzioni ed i compiti dei due livelli sono così articolati:
- livello regionale: ha un ruolo di governo delle politiche nazionali dell’A.I.P.A.C in quanto esprime ed è sintesi delle esigenze del territorio. Pertanto concorre alle scelte nazionali. E’ la sede nella quale si strutturano e si coordinano le strategie e le politiche funzionali allo sviluppo delle attività. Al livello regionale è demandata la responsabilità del governo delle risorse e della gestione dei servizi. Promuove la costruzione di adeguati strumenti, coordina e garantisce la comunicazione tra le strutture territoriali. Rappresenta l’Associazione nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile della regione.
- Livello nazionale: rappresenta l’identità politica e culturale complessiva dell’Associazione e ne garantisce l’unità. E’ la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell’Associazione. Nella sua azione di governo complessivo interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati. Rappresenta l’Associazione nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile.
REGOLAMENTI
Art.11) REGOLAMENTO REGIONALE
I Regolamenti regionali devono normare:
- la definizione degli organismi di governo deliberati dal Consiglio, non espressamente previsti in Statuto, in quanto necessari per il migliore e più efficace funzionamento dell’Associazione, tendo conto dei bisogni e delle caratteristiche del territorio;
- la definizione delle attribuzioni ai diversi organi, statutari e non, delle materie ad essi delegate;
- le modalità di attribuzione delle funzioni di vicariato della Presidenza;
- la definizione dell’annualità dell’esercizio del bilancio;
- le modalità di funzionamento degli organismi;
- la definizione di strumenti di gestione (amministratore – staff – esecutivi – direttori) prevedendone i criteri di distinzione con gli organi di governo
Art.12) REGOLAMENTO NAZIONALE
Il Regolamento Nazionale deve normare:
- le modalità volte a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo, per quanto non espressamente definito nel presente statuto;
- le modalità di attribuzione delle funzioni di vicariato della Presidenza;
- la costituzione e la definizione delle attribuzioni della Conferenza dei Presidenti regionali e della Giunta;
- la definizione delle attribuzioni ai diversi organi, statutari e non, delle materie ad essi delegate;
- la definizione dell’annualità dell’esercizio di bilancio;
- le modalità di funzionamento degli organismi;
- la definizione di strumenti di gestione (amministratore – staff – esecutivi – direttori) prevedendone i criteri di distinzione con gli organi di governo;
- ogni altra materia attinente alle regole ed al funzionamento dell’Associazione, non espressamente previste nel presente statuto;
- determinare le modalità di tesseramento e il costo nazionale di prelievo delle tessere;
- definire le competenze, funzioni ed articolazioni interne e composizione del Comitato Scientifico.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.13) ORGANI DEL REGIONALE
Sono organi regionali:
- l’Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti
Art.14) ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico del livello regionale, nel rispetto di quanto previsto all’art.10.
L’Assemblea Regionale è convocato dal Consiglio Regionale ogni due anni secondo le modalità contenute nei Regolamenti.
Esso si svolge sulla base dell’iter congressuale definito dal Consiglio Nazionale.
L’Assemblea Regionale:
- discute, definisce ed approva le linee di politica associativa;
- discute la politica associativa attuata a livello Regionale, verificandone i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- elegge il Consiglio Regionale determinandone il numero dei componenti;
- elegge il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale, nei limiti della quota attribuitagli dal Regolamento.
Art.15) CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale ed è il massimo organo di governo e di coordinamento.
Compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all’espletamento di tale funzione.
In particolare ha il compito di:
- convocare l’Assemblea Regionale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente Regionale e gli organismi di governo previsti dai Regolamenti;
- eleggere, su proposta del Presidente Regionale, un Vicepresidente vicario;
- approvare i Regolamenti;
- approvare ogni anno il programma dell’associazione il relativo bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- procedere alla nomina straordinaria di membri supplenti del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti nel caso in cui venga a mancare il numero legale fissato dallo Statuto;
- delibera su ogni altra materia ad esso delegata dai Regolamenti.
Il Consiglio Regionale può cooptare nuovi consiglieri nei seguenti limiti:
- in sostituzione fino al 40% degli eletti dall’Assemblea
- in aumento fino al 10% degli eletti all’Assemblea Regionale.
Art.16) PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale eletto dal Consiglio Regionale ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
- esercita i poteri di ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio Regionale;
- presenta annualmente il programma dell’Associazione;
- coordina le rappresentanze esterne nell’ambito del proprio livello regionale;
- propone l’elezione di un Vicepresidente vicario.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Art.17) COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti ha il compito di controllare l’andamento amministrativo del Livello Regionale.
In particolare il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti deve controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci.
Esso presenta annualmente agli organi preposti una relazione sul bilancio consuntivo del Livello Regionale.
I membri del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto di voto.
Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un Presidente.
Art. 18) ORGANI NAZIONALI
Sono organi nazionali:
- l’Assemblea Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente Nazionale
- il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti
- il Collegio Nazionale dei Garanti
Art.19) ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico. E’ composta da:
- tutti i Soci ordinari con abilitazione professionistica
- i Soci ordinari delegati in numero di 1 ogni 5(?) iscritti da ogni Gruppo Regionale costituito
- da un rappresentante di ogni regione
- da tutti i Presidenti Regionali o Vicepresidente vicario
- da tutti i Presidenti dei Collegi Regionali dei Sindaci Revisori dei Conti.
Esso è convocato dal Consiglio Nazionale ogni anno (oppure due anni), secondo le modalità contenute nel Regolamento Nazionale. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e su richiesta dei Gruppi Regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati.
L’Assemblea Nazionale :
- discute, definisce ed approva le linee di politica associativa
- discute la politica associativa attuata, verificandone i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- approva e modifica lo Statuto definendo le materie soggette a regolamentazione;
- elegge il Consiglio Nazionale;
- elegge il Presidente Nazionale;
- elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio Nazionale dei Garanti
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria a seconda degli argomenti da trattare può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in territorio nazionale ed è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali tanto il quorum costitutivo che deliberativo dovrà essere di almeno due terzi. L’Assemblea è presieduta dal Segretario dell’Associazione o da altro Consigliere o Socio nominato di volta in volta dal Consiglio Nazionale. Il Presidente dell’Assemblea sarà coadiuvato da un Segretario da questi nominato col compito di redigere il Verbale della riunione.
Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo i casi diversi previsti dal presente statuto o che l’assemblea, a maggioranza assoluta non stabilisca una forma diversa di votazione.
L’Assemblea all’inizio di seduta, con la forma d votazione di cui al precedente comma, nomina una Commissione verifica poteri di cui non potranno far parte iscritti negli elenchi dei candidati, la quale provvederà alla verifica dei delegati presenti al controllo delle candidature e a tutti le operazioni elettorali necessarie.
Art.20) CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è eletto dall’Assemblea ed è il massimo organo di governo e di coordinamento.
E’ composto da:
- Presidente Nazionale
- Vicepresidente Nazionale
- Presidenti Regionali
- Ufficio di Presidenza
Esso ha il compito di:
- convocare l’Assemblea generale
- eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, un Vicepresidente vicario
- approvare ogni anno il programma associativo e il relativo bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo
- approvare il Regolamento Nazionale
- deliberare il commissariamento dei livelli regionali
- procedere alla nomina straordinaria di membri supplenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei
Conti nel caso in cui venga a mancare il numero legale fissato dallo Statuto.
Il Consiglio Nazionale emana inoltre tutti gli atti conseguenti ai compiti sopra specificati.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi consiglieri nei seguenti limiti:
- in sostituzione fino al 40% degli eletti al Congresso Nazionale
- in aumento fino al 10% degli eletti al Congresso Nazionale.
Art.21) PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale eletto dall’Assemblea generale, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
- esercita i poteri di ordinaria amministrazione;
- convoca le rappresentanze nazionali esterne;
- presenta annualmente il programma dell’Associazione;
- propone l’elezione di un Vicepresidente vicario.
Art.22)
In caso di presentazione di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente Nazionale il Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Nazionale dopo n°2 votazioni in sedute diverse che non raggiungessero il quorum procede alla convocazione dell’Assemblea.
Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale devono essere sottoscritte dalla metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. La mozione di sfiducia è approvata se ottiene la maggioranza del 60% dei componenti del Consiglio.
In caso di accoglimento della mozione di sfiducia il Consiglio elegge il nuovo Presidente con le medesime modalità sopra previste.
Art.23) COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione. La regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture, nonché di fornire, ai Collegi Regionali dei Sindaci Revisori dei Conti, criteri di indirizzi per le procedure di controllo.
Esso presenta annualmente agli organi preposti una relazione sul bilancio consuntivo del livello Nazionale.
I membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri ed elegge al proprio interno un Presidente.
Art. 24) COLLEGIO DEI PROVIBIRI
Il Collegio dei Provibiri è composto di tre membri nominati dall’Assemblea che durano in carica per due anni. Il Collegio dei Provibiri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, come Arbitro semplice e irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche di deposito del lodo, inappellabilmente, sulle vertenze relative ad ogni questione fra i Soci o circa l’interpretazione e l’applicazione delle norme del presente statuto.
Esso decide con esclusione di ogni altra giurisdizione, su ogni controversia insorta tra gli organi del Livello Nazionale e gli organi appartenenti ai Livelli Regionali seconda equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 60gg.
Approva i regolamenti regionali, verificandone la congruità con lo statuto e il regolamento nazionale.
Il Collegio dei Provibiri elegge al proprio interno un Presidente.
COMITATO SCIENTIFICO
Art.25) COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico ha funzioni di ricerca, orientamento, formazione e approfondimento sulle tendenze e i contenuti della professionalità che l’Associazione rappresenta e tutela.
Competenze, funzioni eventuali articolazioni interne e composizione sono definiti dal Regolamento Nazionale.
COMMISSARIAMENTO
Art.26) COMMISSARIAMENTO
I Comitati regionali a tutti i livelli possono essere commissariati per:
- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
- gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti;
- omessa presentazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dal Consiglio Nazionale;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
- mancata ratifica del bilancio da parte degli organi competenti;
La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo statuto.
Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al competente Collegio dei Provibiri.
La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell’attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; risponde all’organismo che lo ha nominato.
Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato Commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
IL PATRIMONIO
Art.27) PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è rappresentato:
- dalle quote associative;
- dai contributi a fondo perduto versati all’Associazione a qualsiasi titolo dagli Associati o da terzi;
- da contributi economici attinenti all’utilizzazione eventuale del diritto alla denominazione sociale;
- da beni che dovessero a qualsiasi titolo essere devoluti all’associazione nell’osservanza delle forme di
Legge.
Art.28) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’annualità dell’esercizio sociale per i diversi livelli viene stabilita dai rispettivi Regolamenti mantenendo i livelli di omogeneità più alti possibili.
I bilanci unitamente alle relative relazioni illustrative sono predisposti e redatti dall’amministrazione del livello regionale, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale.
Al bilancio consuntivo di ogni livello dell’Associazione è allegato l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sull’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.
Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso a livello superiore per la atifca; la mancata trasmissione o mancata ratifica motivata del consuntivo consentono l’attivazione delle procedure di commissariamento.
Art.29) MODIFICHE STATUTARIE E AI REGOLAMENTI
Lo Statuto può essere modificato unicamente dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti al momento del voto.
I Regolamenti sono approvati e modificati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art.30) SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori per la liquidazione determinandone i poteri e deciderà preventivamente sulla destinazione da dare al patrimonio sociale residuo.
Art.31) OBIETTIVI
Il Consiglio Nazionale, e per esso il suo Presidente, viene autorizzato a compiere tutte le azioni, iniziative, anche di carattere sindacale, e le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’associazione presso le Autorità Sportive competenti e quelle intese all’acquisto, se del caso, da parte dell’Associazione della persona giuridica a ai soli effetti di cui il Consiglio viene facoltizzato ad apportare all’odierno Statuto dell’Associazione quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.
Art. 32) RINVIO
Per quant’altro non previsto espressamente nelle norme statutarie valgono e si applicano le norme di Legge in materia di Associazione
Contatti Associazione Italiana Preparatori Atletici Calcio
50047 Prato - via Mugellese 66/f
tel. 3391517647- fax 055714761
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